Art. 13
Obbligo conseguente alle procedure di recupero
In vigore dal 11 mar 2014
Obbligo conseguente alle procedure di recupero
Dopo il completamento delle procedure di recupero di cui all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri:
a)
accreditano al FEAGA il 50 % degli importi recuperati, previa detrazione delle spese di recupero di cui all’articolo 55, secondo comma, del medesimo regolamento;
b)
accreditano al FEASR il 50 % degli importi recuperati dopo la chiusura del programma di sviluppo rurale o recuperati prima della chiusura del programma ma che non è stato possibile riassegnare a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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