Art. 8 · Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura

Art. 8

Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura

In vigore dal 11 mar 2014
Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura 1.   Ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni: a) per «conservazione in situ» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; b) per «conservazione in situ» nel settore forestale si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale; c) per «conservazione nell’azienda agricola o silvicola» si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di azienda agricola o silvicola; d) per «conservazione ex situ» si intende la conservazione di materiale genetico per l’agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell’habitat naturale; e) per «collezione ex situ» si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate. 2.   Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nei settori agricolo e forestale ammissibili al sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 9, e 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 includono le seguenti azioni: a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati; b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri; c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.
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