Art. 2
Giovani agricoltori
In vigore dal 11 mar 2014
Giovani agricoltori
1. Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell’, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell’azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l’accesso al finanziamento. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell’azienda.
2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un’azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell’, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.
Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un’altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
3. Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all’, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere riunite al momento della domanda di finanziamento a norma del suddetto regolamento. Tuttavia, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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