Art. 17 · Croazia

Art. 17

Croazia

In vigore dal 11 mar 2014
Croazia 1.   La spesa relativa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari da parte della Croazia, nell’ambito del programma IPARD (Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale), per le operazioni nell’ambito delle misure di cui all’articolo 171, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 718/2007 (19), è ammissibile al contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire: a) tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 718/2007 è già stata esaurita; b) successivamente al 31 dicembre 2016. 2.   La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni: a) tale spesa è prevista nel programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020; b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l’allegato II del presente regolamento; c) la Croazia garantisce che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo. 3.   Le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2013 relative alle operazioni necessarie alla chiusura del programma IPARD e alla valutazione ex post di cui all’articolo 191 del regolamento (CE) n. 718/2007 sono ammissibili al sostegno previsto dal FEASR nell’ambito della componente «assistenza tecnica» del programma durante il periodo di programmazione 2014-2020, purché il programma preveda disposizioni al riguardo.
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