Art. 11 · Collaborazione

Art. 11

Collaborazione

In vigore dal 11 mar 2014
Collaborazione 1.   Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come prevede l’articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l’agricoltore e il consumatore. 2.   Il sostegno alla creazione e allo sviluppo dei mercati locali, come prevede l’articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere i mercati per i quali: a) il programma di sviluppo rurale definisce un raggio espresso in chilometri dall’azienda agricola di origine del prodotto, nell’ambito del quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore finale; o b) il programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa che sia convincente. 3.   Ai fini delle operazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (17), o una persona fisica non impegnata in un’attività economica al momento della richiesta di finanziamento. 4.   Le attività di promozione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali rispondenti ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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