Art. 10 · Benessere degli animali

Art. 10

Benessere degli animali

In vigore dal 11 mar 2014
Benessere degli animali Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili al sostegno di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 forniscono criteri rigorosi circa i metodi di produzione in uno dei seguenti settori: a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia; b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale; c) accesso all’esterno; d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l’utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.
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