Art. 1 · Prodotti di originale animale

Art. 1

Prodotti di originale animale

In vigore dal 11 mar 2014
Prodotti di originale animale 1.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone. 2.   Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone. 3.   In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
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