Art. 9 · Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi

Art. 9

Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi

In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi 1.   Laddove determinati elementi caratteristici del paesaggio, in particolare siepi, fossati e muretti, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo sulle superfici agricole di talune regioni, gli Stati membri possono decidere che la superficie corrispondente è considerata facente parte della superficie ammissibile di una parcella agricola ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che non superi una larghezza totale definita da ciascuno Stato membro. Tale larghezza corrisponde alla larghezza tradizionale nella regione interessata e non supera i due metri. Tuttavia, se gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione anteriormente al 9 dicembre 2009 una larghezza superiore a due metri ai sensi dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (18), può continuare ad applicarsi tale larghezza. Il primo e il secondo comma non si applicano ai prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi se lo Stato membro interessato ha deciso di applicare il sistema proporzionale previsto dall’. 2.   Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione. 3.   Una parcella agricola contenente alberi sparsi è considerata superficie ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni: a) le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa superficie, e b) il numero di alberi per ettaro non supera la densità massima. La densità massima di cui al primo comma, lettera b), è definita dagli Stati membri e comunicata sulla base delle pratiche colturali tradizionali, delle condizioni naturali e delle ragioni ambientali. Essa non supera i 100 alberi per ettaro. Tale limitazione non si applica tuttavia in relazione alle misure di cui agli del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il presente paragrafo non si applica agli alberi da frutto sparsi che producono raccolti ripetuti, né agli alberi sparsi brucabili situati su prati permanenti, né ai prati permanenti su cui siano presenti elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi ove lo Stato membro interessato abbia deciso di applicare un sistema proporzionale a norma dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:640:oj#art-9