Art. 6 · Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole

Art. 6

Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole

In vigore dal 11 mar 2014
Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole 1.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ai fini del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tale valutazione comprende due categorie di conformità. La prima categoria di conformità include i seguenti elementi al fine di valutare la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole: a) la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile; b) la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola; c) la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici. La seconda categoria di conformità include i seguenti elementi qualitativi al fine di identificare possibili carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole: a) la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, per le quali non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico; b) il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all’interno delle parcelle di riferimento; c) la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni. Qualora i risultati della valutazione qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per porvi rimedio. 2.   Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento che la Commissione seleziona e fornisce loro. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione attuale in loco. 3.   Una relazione di valutazione, accompagnata se del caso dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio successivo all’anno civile di cui trattasi.
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