Art. 38 · Disposizioni generali relative alle inadempienze

Art. 38

Disposizioni generali relative alle inadempienze

In vigore dal 11 mar 2014
Disposizioni generali relative alle inadempienze 1.   Per «ripetizione» di un’inadempienza si intende l’inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un’inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformità del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, è considerata equivalente al CGO 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013. 2.   La «portata» di un’inadempienza è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inadempienza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio. 3.   La «gravità» di un’inadempienza dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi. 4.   La «persistenza» di un’inadempienza dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. 5.   Ai fini del presente capo, un’inadempienza si considera «accertata» se è constatata a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere stata portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.
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