Art. 37 · Obblighi in materia di pascoli permanenti

Art. 37

Obblighi in materia di pascoli permanenti

In vigore dal 11 mar 2014
Obblighi in materia di pascoli permanenti 1.   Ove si constati che la proporzione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 è diminuita nel 2014 a livello nazionale o regionale, lo Stato membro in questione può imporre ai beneficiari che presentano domanda di aiuti nel quadro dei regimi di pagamento diretto nel 2015 l’obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente. Ove si constati che tale proporzione è diminuita di oltre il 5 % nel 2014, lo Stato membro in questione impone tale obbligo. Se l’autorizzazione di cui al primo e al secondo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all’, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione. 2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (22), (CE) n. 1257/1999 (23) e (CE) n. 1698/2005. 3.   Ove si constati l’impossibilità di adempiere nel 2014 all’obbligo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 l’obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente. Il primo comma si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Il primo comma riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004. In deroga all’, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione. 4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano soltanto durante il 2015. 5.   Gli Stati membri eseguono controlli nel 2015 e nel 2016 per garantire il rispetto del disposto dei paragrafi 1 e 3.
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