Art. 35 · Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi

Art. 35

Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi

In vigore dal 11 mar 2014
Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi 1.   Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. 2.   Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti: a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure b) se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori. 3.   Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2. La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati. L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme. La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. La ripetizione di un’inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. 4.   In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione. 5.   Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. 6.   Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. 7.   Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:640:oj#art-35