Art. 32 · Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di circostanze naturali

Art. 32

Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di circostanze naturali

In vigore dal 11 mar 2014
Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di circostanze naturali Le sanzioni amministrative previste all’ non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali. Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge: a) il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure b) il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.
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