Art. 31 · Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali

Art. 31

Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali

In vigore dal 11 mar 2014
Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali 1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali. 2.   Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto: a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l’interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell’, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l’interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell’, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato. 3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all’anno di domanda considerato. Se lo Stato membro si avvale della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze.
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