Art. 30
Base di calcolo
In vigore dal 11 mar 2014
Base di calcolo
1. Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.
2. Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l’autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l’intenzione di svolgere un controllo in loco. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, si accertano con ogni mezzo che non vi siano dubbi quanto agli animali oggetto delle domande del beneficiario.
3. Fermo restando l’, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.
4. Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:
a)
un bovino presente nell’azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell’, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;
b)
se un solo bovino presente nell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;
c)
se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l’animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.
I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
5. Un capo ovino o caprino presente nell’azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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