Art. 24
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture
In vigore dal 11 mar 2014
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture
1. Nei casi in cui l’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo ma la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.
Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie del gruppo principale di colture che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture.
2. Nei casi in cui l’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo ma la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.
Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie dei due gruppi principali di colture che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture.
3. Nei casi in cui l’ del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata e che i due gruppi di colture principali non occupino più del 95 %, ma la superficie determinata per i gruppi di colture principali occupa più del 75 % e la superficie determinata per i due gruppi di colture principali occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’ del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.
Il tasso di differenza di cui al primo comma è la somma dei tassi di differenza calcolati a norma dei paragrafi 1 e 2. Tuttavia, il valore di tale tasso non può essere superiore a 1.
4. Ove si constati per tre anni l’inadempienza di beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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