Art. 23
Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie
In vigore dal 11 mar 2014
Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie
1. Quando gli Stati membri applicano il regime di pagamento di base, si applicano le disposizioni seguenti:
a)
se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario;
b)
se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento per le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente, in seguito «pagamento di inverdimento», si usa la superficie determinata.
Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.
Storico versioni
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