Art. 21 · Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Art. 21

Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 11 mar 2014
Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 1.   Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Inoltre, ove si constati che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell’importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Se l’importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
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