Art. 19 · Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione

Art. 19

Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione

In vigore dal 11 mar 2014
Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione 1.   Se per un gruppo di colture ai sensi dell’, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata. Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. 2.   Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’. 3.   Se l’importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
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