Art. 16 · Mancata dichiarazione di tutte le superfici

Art. 16

Mancata dichiarazione di tutte le superfici

In vigore dal 11 mar 2014
Mancata dichiarazione di tutte le superfici 1.   Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica e/o domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell’ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione. La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell’importo dell’eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Per i beneficiari tenuti a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il paragrafo 1 si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione. 3.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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