Art. 15 · Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative

Art. 15

Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative

In vigore dal 11 mar 2014
Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative 1.   Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale.
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