Art. 14 · Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto

Art. 14

Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto

In vigore dal 11 mar 2014
Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre l’ultimo giorno utile fissato a tal fine dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all’aiuto o, se del caso, dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all’interessato non è assegnato alcun diritto all’aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all’aiuto.
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