Art. 12 · Deroga al termine ultimo per la presentazione

Art. 12

Deroga al termine ultimo per la presentazione

In vigore dal 11 mar 2014
Deroga al termine ultimo per la presentazione In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (19), se il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Il primo comma si applica anche all’ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, nonché all’ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, di cui all’, secondo comma.
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