Art. 76
Comunicazione delle decisioni risultati da un riesame
In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazione delle decisioni risultati da un riesame
In caso di riesame di una decisione comunicata alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 o del presente regolamento, la Commissione è informata della decisione risultante da tale riesame entro quattro settimane dalla sua adozione, salvo se nel regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato stabilito un termine diverso per tale comunicazione.
La comunicazione comprende i dettagli della decisione nonché, se del caso, la motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali è stata adottata.
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