Art. 75 · Relazioni

Art. 75

Relazioni

In vigore dal 11 mar 2014
Relazioni 1.   Se la Bulgaria e la Romania decidono di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013, detti Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro il 30 giugno 2016. Per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo la relazione riporta il numero di beneficiari, l’importo totale del pagamento diretto nazionale integrativo erogato, il numero di ettari per cui è stato erogato e il tasso di pagamento, se pertinente. 2.   Lo Stato membro che decida di concedere aiuti nazionali transitori ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presenta alla Commissione una relazione annuale entro il 15 settembre dell’anno successivo all’anno di applicazione di tale aiuto nazionale transitorio. La relazione riporta, per ciascun settore, il numero di beneficiari, l’importo dell’aiuto nazionale transitorio concesso nonché il numero di ettari, di capi o di altre unità per cui tale aiuto è stato concesso e il tasso di aiuto, se pertinente.
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