Art. 70
Comunicazioni relative al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali
In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni relative al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali
Se uno Stato membro decide di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione adottata a norma dell’ dello stesso regolamento. Tale comunicazione comprende i dettagli di tale decisione, comprese, se del caso, informazioni sull’eventuale limitazione dei pagamenti a determinate zone ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sull’eventuale applicazione dei limiti massimi di cui all’, paragrafo 4, di detto regolamento e sull’eventuale applicazione a livello regionale ai sensi dell’, paragrafo 5, di detto regolamento.
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