Art. 7
Pratiche locali tradizionali nel caso dei prati permanenti
In vigore dal 11 mar 2014
Pratiche locali tradizionali nel caso dei prati permanenti
Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche locali tradizionali sono le seguenti o una combinazione delle seguenti:
a)
pratiche per superfici destinate al pascolo, che hanno carattere tradizionale e sono comunemente applicate in tali superfici;
b)
pratiche importanti per la conservazione degli habitat elencati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) e dei biotopi e habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
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