Art. 67
Comunicazioni relative al sostegno accoppiato facoltativo
In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni relative al sostegno accoppiato facoltativo
1. Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprendono le informazioni elencate nell’allegato I del presente regolamento.
2. Per ciascuna misura di sostegno accoppiato e per ognuno dei determinati tipi di agricoltura o dei determinati settori agricoli interessati gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari, l’importo dei pagamenti erogati nonché la superficie totale e il numero totale di capi per i quali il sostegno è stato effettivamente versato. Le suddette comunicazioni sono trasmesse entro il 15 settembre dell’anno successivo all’anno per il quale sono concessi i pagamenti.
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