Art. 66 · Comunicazioni relative al pagamento per i giovani agricoltori

Art. 66

Comunicazioni relative al pagamento per i giovani agricoltori

In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni relative al pagamento per i giovani agricoltori 1.   Lo Stato membro che decida di applicare l’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai fini del calcolo del pagamento per i giovani agricoltori comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, il metodo di calcolo prescelto e il limite massimo fissato in conformità all’, paragrafo 9, di detto regolamento. 2.   Lo Stato membro che decida di definire criteri di ammissibilità a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o di applicare il metodo di calcolo di cui all’, paragrafo 10, di tale regolamento, comunica tale decisione alla Commissione entro il 31 gennaio 2015. 3.   Lo Stato membro che decida di avvalersi della facoltà di ricalcolare il numero fisso di ettari, prevista all’, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 comunica tale decisione alla Commissione entro il 1o agosto dell’anno a cui si applica tale nuovo calcolo fornendo la motivazione e i criteri oggettivi in base ai quali la decisione è stata adottata.
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