Art. 65 · Comunicazioni relative all’inverdimento

Art. 65

Comunicazioni relative all’inverdimento

In vigore dal 11 mar 2014
Comunicazioni relative all’inverdimento 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni: a) entro il 15 dicembre 2014: i) se pertinente, la loro decisione di calcolare il pagamento di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a norma del terzo comma di detto paragrafo; ii) se pertinente, la loro decisione di designare altri prati permanenti sensibili, a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013; iii) se pertinente, la loro decisione di applicare il pagamento di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013 a livello regionale come previsto dall’, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento; b) entro il 15 dicembre dell’anno di cui trattasi, la decisione di designare nuovi prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, ai sensi dell’, secondo comma, del presente regolamento; c) entro il 15 dicembre di ogni anno, per l’anno di domanda considerato: i) il numero totale di agricoltori tenuti a osservare almeno un obbligo di inverdimento di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il numero totale di ettari da essi dichiarati; ii) il numero totale di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento e il numero di ettari dichiarati da tali agricoltori, il numero di agricoltori esonerati da tutte le pratiche perché soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, il numero di agricoltori esonerati dall’obbligo di diversificazione delle colture e il numero di agricoltori esonerati dall’obbligo connesso all’area di interesse ecologico, nonché il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati. Tali numeri non comprendono gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori; iii) il numero totale di agricoltori che applicano misure equivalenti, distinguendo gli agricoltori che applicano l’equivalenza a norma dell’, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il numero rispettivo di ettari da essi dichiarati; iv) il numero totale di agricoltori tenuti alla diversificazione delle colture, ripartito per numero di agricoltori tenuti alla diversificazione con due colture e numero di agricoltori tenuti alla diversificazione con tre colture, insieme al numero rispettivo di ettari di seminativi da essi dichiarati; v) il numero totale di agricoltori presi in considerazione per il calcolo del rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale e il numero totale di ettari coperti da prati permanenti da essi dichiarati; vi) il numero totale di agricoltori che dichiarano prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, il numero totale di ettari coperti da prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale da essi dichiarati e il numero totale di ettari di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale designati; vii) il numero totale di agricoltori soggetti all’obbligo connesso all’area di interesse ecologico, il numero totale di ettari a seminativo da essi dichiarati e il numero totale di ettari dichiarati come area di interesse ecologico prima dell’applicazione dei fattori di ponderazione, ripartiti per tipo di area di interesse ecologico tra quelle elencate all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013; viii) il numero totale di agricoltori che applicano l’obbligo connesso all’area di interesse ecologico a livello regionale o collettivamente e il numero totale di ettari di seminativi da essi dichiarati; d) entro il 15 dicembre di ogni anno, la quota di riferimento e il rapporto annuale tra prati permanenti e superficie agricola totale, nonché le informazioni riguardanti gli obblighi stabiliti a livello dell’azienda in conformità all’, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’ del presente regolamento. 2.   Nella comunicazione da trasmettere entro il 1o agosto 2014 a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue: a) le rispettive decisioni in merito alle aree da considerare come area di interesse ecologico tra quelle elencate all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che devono essere integrate, entro il 1o ottobre 2014, da informazioni dettagliate su tali decisioni, in particolare sulle condizioni applicabili a queste aree in virtù delle decisioni degli Stati membri; b) informazioni dettagliate sull’uso dei fattori di conversione e di ponderazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3.   Nella comunicazione da trasmettere entro il 1o agosto dell’anno precedente la prima applicazione della pertinente decisione a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue: a) per gli Stati membri che optano per l’applicazione regionale di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, informazioni riguardanti la definizione delle regioni, la designazione delle aree, le aree selezionate ai fini dell’, paragrafo 4, del presente regolamento e informazioni che giustificano in che modo l’applicazione regionale supporta l’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità; b) per gli Stati membri che decidono di autorizzare l’attuazione collettiva di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, informazioni riguardanti la designazione delle aree e le aree selezionate ai fini dell’, paragrafo 3, del presente regolamento, se pertinente. 4.   Nella comunicazione da trasmettere entro il 1o agosto dell’anno precedente la prima applicazione della pertinente decisione a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri che soddisfano la condizione di cui all’, paragrafo 7, dello stesso regolamento e che decidono di applicare l’esenzione prevista da tale disposizione comunicano alla Commissione i dettagli di tale decisione, compresi i dati e i calcoli che dimostrano il soddisfacimento di tutte le condizioni previste per l’applicazione dell’esenzione di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis alle decisioni di continuare ad applicare l’esenzione prevista dall’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di rinnovare il periodo di tre anni a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni modifica dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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