Art. 61 · Obblighi dei produttori

Art. 61

Obblighi dei produttori

In vigore dal 11 mar 2014
Obblighi dei produttori 1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ha l’obbligo di consegnare il cotone che produce esclusivamente a un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione. 3.   L’adesione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.
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