Art. 60
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
In vigore dal 11 mar 2014
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
1. Ogni anno gli Stati membri riconoscono, per un periodo di un anno che inizia non oltre il 1o marzo, le organizzazioni interprofessionali di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che ne fanno richiesta e che:
a)
totalizzano una superficie complessiva di almeno 4 000 ettari stabilita dallo Stato membro che soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all’ del presente regolamento;
b)
comprendono almeno un’impresa di sgranatura e
c)
hanno adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e unionale.
2. Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza dei criteri. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine.
Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Storico versioni
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