Art. 56
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
In vigore dal 11 mar 2014
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi per l’autorizzazione dei terreni agricoli a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:
a)
l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
b)
la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;
c)
la gestione delle acque da irrigazione;
d)
le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:639:oj#art-56