Art. 55 · Criteri di approvazione da parte della Commissione

Art. 55

Criteri di approvazione da parte della Commissione

In vigore dal 11 mar 2014
Criteri di approvazione da parte della Commissione 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 vi è mancanza di alternative nei seguenti casi: a) nella regione o nel settore interessati non può essere effettuata nessuna produzione diversa da quella soggetta alla misura di sostegno accoppiato oppure il proseguimento di tale produzione richiede modifiche considerevoli nelle strutture di produzione, oppure b) la conversione a un’altra produzione è gravemente limitata a causa della non disponibilità di terra o di infrastrutture adatte alla stessa produzione, della conseguente riduzione significativa del numero di aziende, del livello degli investimenti necessari a causa della conversione o per motivi analoghi. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 è necessario fornire un approvvigionamento stabile all’industria di trasformazione locale qualora si preveda che una sospensione o riduzione della produzione nella regione o nel settore considerati abbia conseguenze negative sull’attività e sulla connessa redditività economica o sull’occupazione nelle imprese a valle che dipendono strettamente da questa produzione, come trasformatori di materie prime, macelli o industrie alimentari. Tali imprese a valle devono essere ubicate nella regione o dipendere in misura determinante dal settore per il proseguimento della loro attività. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 vi è persistenza di perturbazioni sul relativo mercato quando gli agricoltori della regione o del settore considerati subiscono perdite economiche dovute in particolare a inquinamento, contaminazione o degrado nella qualità dell’ambiente verificatisi in seguito a un evento specifico di portata geografica limitata. 4.   Nel valutare il livello del sostegno accoppiato connesso alle misure comunicate dallo Stato membro per approvazione, la Commissione tiene conto del livello dei pagamenti diretti accoppiati concessi in almeno uno degli anni del periodo di riferimento 2010-2014, come previsto all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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