Art. 53
Condizioni per la concessione del sostegno
In vigore dal 11 mar 2014
Condizioni per la concessione del sostegno
1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Le superfici, le rese e il numero di capi di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati dagli Stati membri a livello regionale o a livello settoriale. Essi riflettono le rese massime, la superficie coltivata o il numero di capi registrati nella regione o nel settore considerati in almeno uno degli anni del quinquennio precedente l’anno di adozione della decisione di cui all’, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Il pagamento annuo è espresso come importo unitario del sostegno. Esso è il risultato del rapporto tra l’importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all’allegato I, punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell’anno considerato, oppure la superficie o il numero di capi fissati a norma del primo comma del presente paragrafo.
3. Se la misura di sostegno accoppiato riguarda i semi oleaginosi di cui all’allegato del memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nell’ambito del GATT, il totale delle superfici massime che possono beneficiare del sostegno, conformemente a quanto comunicato dagli Stati membri, non può superare la superficie massima per l’intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.
In caso di superamento della superficie massima di cui al primo comma, gli Stati membri interessati sono tenuti ad adeguare la superficie comunicata applicando un coefficiente di riduzione ottenuto dal rapporto tra la superficie massima e il totale delle superfici comunicate ai fini del sostegno per i semi oleaginosi di cui al primo comma.
La Commissione fissa il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
4. Se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (26).
5. Gli Stati membri possono non concedere un sostegno accoppiato per superficie alle superfici che non sono superfici ammissibili ai sensi dell’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Se gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato alla canapa, si applica la condizione di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’ del presente regolamento.
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