Art. 49 · Accesso delle persone giuridiche al pagamento per i giovani agricoltori

Art. 49

Accesso delle persone giuridiche al pagamento per i giovani agricoltori

In vigore dal 11 mar 2014
Accesso delle persone giuridiche al pagamento per i giovani agricoltori 1.   Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è concesso a persone giuridiche indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ha attivato diritti all’aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili, come previsto dall’, paragrafo 4, dello stesso regolamento; b) un giovane agricoltore ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari nel primo anno della domanda di pagamento della persona giuridica nell’ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori; c) almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità fissati dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a meno che lo Stato membro abbia deciso che tali criteri si applicano a tutti i suddetti giovani agricoltori. Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un’altra persona giuridica, le condizioni fissate al primo comma, lettera b), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica. 2.   Il pagamento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non è più concesso se tutti i giovani agricoltori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), ed eventualmente lettera c), hanno cessato di esercitare il controllo sulla persona giuridica. 3.   Ai fini del presente articolo: a) ogni riferimento ad «agricoltore» contenuto nell’, paragrafi da 4 a 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto alla persona giuridica di cui al presente articolo; b) il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell’ambito dei regimi di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto alla prima domanda di pagamento presentata dalla persona giuridica per il regime a favore dei giovani agricoltori; c) fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, il riferimento all’«insediamento» di cui all’, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all’insediamento dei giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo. 4.   Nel caso in cui più giovani agricoltori ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b), abbiano acquisito il controllo sulla persona giuridica in momenti diversi, è considerata momento dell’insediamento ai sensi dell’, paragrafo 5, seconda frase del regolamento (UE) n. 1307/2013 la prima acquisizione del controllo.
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