Art. 45 · Criteri aggiuntivi per i tipi di aree di interesse ecologico

Art. 45

Criteri aggiuntivi per i tipi di aree di interesse ecologico

In vigore dal 11 mar 2014
Criteri aggiuntivi per i tipi di aree di interesse ecologico 1.   Per qualificare come aree di interesse ecologico i tipi di aree elencate all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo. 2.   Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga all’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo. 3.   Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre terrazze. Gli Stati membri possono decidere di considerare aree di interesse ecologico solo le terrazze protette dalla BCAA 7. Gli Stati membri che decidono di considerare anche altre terrazze stabiliscono i criteri per queste altre terrazze, compresa l’altezza minima, in funzione delle specificità nazionali o regionali. 4.   Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché i seguenti elementi: a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h) muretti di pietra tradizionali. Gli Stati membri possono decidere di limitare l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio a quelli inclusi nella BCAA 7 e nel CGO 2 o 3 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o ad uno o più di quelli elencati al primo comma, lettere da a) a h), se debitamente giustificato. Ai fini del primo comma, lettere b) e c), gli Stati membri possono includere alberi con chiome di diametro inferiore a 4 metri che riconoscano come elementi paesaggistici di pregio. Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri possono fissare una larghezza massima inferiore. Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni e possono decidere di includere nella dimensione degli stagni una fascia con vegetazione ripariale lungo le rive larga fino a 10 metri. Essi possono stabilire criteri per garantire che gli stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione degli habitat e delle specie. Ai fini del primo comma, lettera h), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità nazionali o regionali, compresi i limiti relativi all’altezza e alla larghezza. 5.   Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. 6.   Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’ del regolamento (UE) n. 1305/2013. 7.   Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri. 8.   Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, tenendo presente l’obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità. 9.   Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requisiti del CGO 1 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba nella coltura principale. Gli Stati membri definiscono l’elenco delle specie vegetali miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del manto vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Il periodo stabilito dagli Stati membri non si estende oltre il 1o ottobre. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento. 10.   Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L’elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici rispondenti ai requisiti di area di interesse ecologico. Tali norme tengono conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell’azoto in autunno. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento. 11.   L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all’area di interesse ecologico.
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