Art. 40 · Calcolo delle quote delle diverse colture ai fini della diversificazione

Art. 40

Calcolo delle quote delle diverse colture ai fini della diversificazione

In vigore dal 11 mar 2014
Calcolo delle quote delle diverse colture ai fini della diversificazione 1.   Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale. Gli Stati membri comunicano in tempo utile tale periodo agli agricoltori. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro della superficie totale a seminativi di un’azienda agricola è conteggiato una sola volta per ciascun anno di domanda. 2.   Per il calcolo delle quote delle diverse colture, la superficie investita a una determinata coltura può comprendere elementi caratteristici del paesaggio facenti parte della superficie ammissibile conformemente all’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. 3.   Su una superficie in cui si pratica la policoltura coltivando simultaneamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta quando occupa almeno il 25 % di tale superficie. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25 % della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su tale superficie. Su una superficie in cui si pratica la policoltura coltivando una coltura principale intercalata da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale. Le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura. Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale singola coltura è denominata «coltura mista». Ove sia possibile stabilire che le specie incluse nei diversi miscugli di sementi differiscono le une dalle altre, gli Stati membri possono riconoscere tali diversi miscugli di sementi come colture singole distinte, a condizione che tali diversi miscugli di sementi non siano utilizzati per la coltura di cui all’, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
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