Art. 30
Altre norme relative alla fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale
In vigore dal 11 mar 2014
Altre norme relative alla fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale
1. Nell’aumentare i valori unitari annuali dei diritti all’aiuto di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri aumentano il valore unitario dei diritti all’aiuto che l’agricoltore già detiene (in proprietà o in affitto) alla data di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti a partire dalla riserva nazionale o regionale secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l’anno di domanda 2013.
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