Art. 29
Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013
In vigore dal 11 mar 2014
Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013
1. Ai fini dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, qualora siano assegnati nuovi diritti all’aiuto ai sensi dell’, paragrafo 10, del suddetto regolamento, questi sono assegnati secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e conformemente ai criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato.
2. Se un agricoltore che non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all’aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all’, paragrafo 1.
3. Se un agricoltore che detiene diritti all’aiuto (in proprietà o in affitto) ha diritto, conformemente all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, di ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale e presenta domanda a tal fine, riceve un numero di diritti all’aiuto pari al massimo al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui all’, paragrafo 1, per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto).
Se il valore dei diritti all’aiuto che l’agricoltore detiene già (in proprietà o in affitto) è inferiore al valore medio nazionale o regionale di cui all’, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i valori unitari annuali di questi diritti possono essere aumentati fino al valore della media nazionale o regionale di cui all’, paragrafo 10, del suddetto regolamento.
4. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non definiscono criteri connessi alla produzione o ad altri dati settoriali per un periodo successivo alla data fissata dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l’anno di domanda 2013.
Storico versioni
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