Art. 18
Fissazione definitiva del valore e del numero dei diritti all’aiuto
In vigore dal 11 mar 2014
Fissazione definitiva del valore e del numero dei diritti all’aiuto
Se le informazioni agli agricoltori di cui all’, paragrafo 10, o all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basano su dati provvisori, il valore e il numero definitivi dei diritti all’aiuto sono stabiliti e comunicati loro dopo che sono stati effettuati tutti i controlli necessari a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in ogni caso entro il 1o aprile dell’anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base da parte dello Stato membro interessato.
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