Art. 17 · Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma degli articoli 26 e 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013

Art. 17

Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma degli articoli 26 e 40 del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 11 mar 2014
Determinazione del valore dei diritti all’aiuto a norma degli del regolamento (UE) n. 1307/2013 1.   Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti o del valore dei diritti all’aiuto relativi all’anno 2014 di cui all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti o del valore dei diritti all’aiuto degli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti, a norma dell’ e dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel 2015. Ai fini della determinazione dei pertinenti pagamenti diretti relativi all’anno che precede l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si tiene conto soltanto dei pagamenti agli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti a norma dell’ dello stesso regolamento nel primo anno di attuazione del regime di pagamento di base. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano le seguenti norme: a) il riferimento alle misure di sostegno specifico di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 73/2009 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione solo una o più misure attuate nell’ambito di tali misure di sostegno specifico; b) il sostegno concesso a un agricoltore per l’anno civile 2014 nel quadro di uno o più regimi di sostegno di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o delle esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009; c) gli Stati membri possono, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, decidere in merito al livello di sostegno di cui tener conto per uno o più regimi di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicati dallo Stato membro interessato. Nell’applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri non devono compromettere il carattere disaccoppiato del sostegno concesso a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009. 3.   Ai fini dell’, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno concesso per l’anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 è calcolato senza tenere conto delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capitolo 4, di tale regolamento. 4.   Il riferimento contenuto nell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ai diritti all’aiuto detenuti da un agricoltore comprende anche i diritti all’aiuto che sono ceduti in affitto dall’agricoltore a un altro agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014.
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