Art. 12 · Importo dei pagamenti diretti di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento

Art. 12

Importo dei pagamenti diretti di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento

In vigore dal 11 mar 2014
Importo dei pagamenti diretti di cui all’, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’, paragrafo 2, del presente regolamento 1.   L’importo annuo dei pagamenti diretti di un agricoltore di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, ove opportuno, di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, è l’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole. Tale importo è calcolato senza tener conto dell’applicazione dell’ e dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Se l’anno fiscale più recente di cui al primo comma è il 2014 o anteriore, l’importo annuo dei pagamenti diretti è l’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni e delle esclusioni previste agli di tale regolamento. 2.   Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell’anno fiscale più recente di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri fissano l’importo totale dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, primo comma, moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno di cui al paragrafo 1, primo comma. Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Se l’anno di cui al paragrafo 1, primo comma, è il 2014 o anteriore, il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma del presente paragrafo è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 3.   L’importo dei pagamenti diretti di un agricoltore di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è l’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima dell’applicazione dell’ e dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno precedente. Se l’anno di cui al primo comma è il 2014, l’importo dei pagamenti diretti è l’importo totale dei pagamenti diretti per il 2014 a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni e delle esclusioni previste agli di tale regolamento. 4.   Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno precedente in conformità al paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri fissano l’importo totale dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 3, primo comma, moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno precedente. Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro di cui al primo comma è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per tale anno nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro in questione in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Se l’anno precedente di cui al paragrafo 3, primo comma, è il 2014, gli Stati membri fissano l’importo annuo dei pagamenti diretti dell’agricoltore in questione moltiplicando il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati per il 2015 in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per il 2014. Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per il 2014 è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per il 2014 nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per il 2014 nello Stato membro in questione in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 5.   L’importo totale dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato: a) in Bulgaria e in Romania, per l’anno 2015, sulla base del pertinente importo di cui all’allegato V, punto A, del regolamento (UE) n. 1307/2013; b) in Croazia, per ogni anno indicato nell’ del regolamento (UE) n. 1307/2013, sulla base dell’importo di cui all’allegato VI, punto A, del suddetto regolamento.
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