Art. 1
Attività ammissibili
In vigore dal 11 mar 2014
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
1)
nel titolo II, il capo II è così modificato:
a)
la sezione 1 è così modificata:
i)
il titolo della sezione è sostituito dal seguente:
«Sezione 1
Promozione»;
ii)
prima dell'articolo 4 è inserita la seguente intestazione:
«Sottosezione 1
Promozione nei paesi terzi»;
iii)
l'articolo 5 bis è soppresso;
iv)
sono aggiunte le seguenti sottosezioni 2 e 3:
«Sottosezione 2
Promozione negli Stati membri
Articolo 5 ter
Attività ammissibili
1. La sottomisura di promozione dei vini dell'Unione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nell'informare i consumatori su:
a)
il consumo responsabile di vino e i rischi associati al consumo di alcol;
b)
il regime unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in particolare le condizioni e gli effetti, in relazione alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche specifiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine.
2. Le attività di informazione di cui al paragrafo 1 possono essere realizzate tramite campagne di informazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o unionale.
3. Le attività sono ammissibili alla misura di promozione a condizione che:
a)
siano chiaramente definite, con la descrizione delle attività di informazione e l'indicazione del costo stimato;
b)
siano conformi alla normativa applicabile nello Stato membro in cui sono effettuate;
c)
i beneficiari abbiano le risorse necessarie per garantire l'efficace attuazione della misura.
4. I beneficiari sono organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o enti pubblici. Tuttavia, un ente pubblico non può essere il solo beneficiario di una misura di promozione.
Articolo 5 quater
Caratteristiche delle informazioni
1. Le informazioni di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, si basano sulle qualità intrinseche del vino e non pubblicizzano marchi commerciali, né incentivano il consumo di vino in funzione della sua origine specifica. Tuttavia, qualora l'informazione sia diffusa ai fini dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera b), l'origine di un vino può essere indicata nell'ambito dell'attività di informazione.
2. Tutte le informazioni relative agli effetti del consumo di vino sulla salute e sul comportamento sono fondate su dati scientifici generalmente accettati e sono approvate dall'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le attività.
Articolo 5 quinquies
Durata del sostegno
Il sostegno a favore delle attività di promozione non dura più di tre anni.
Articolo 5 sexies
Anticipi
Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo del sostegno prima della realizzazione delle attività, a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.
Articolo 5 septies
Distinzione rispetto allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti agricoli
Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.
Sottosezione 3
Norme comuni
Articolo 5 octies
Costi ammissibili
1. I costi del personale del beneficiario di cui agli articoli 4 e 5 ter sono considerati ammissibili se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio dello specifico progetto di promozione finanziato, inclusa la valutazione. Essi comprendono i costi del personale assunto dal beneficiario specificatamente per il progetto di promozione e i costi corrispondenti alla quota delle ore lavorative prestate per il progetto di promozione da parte del personale permanente del beneficiario.
Gli Stati membri considerano ammissibili esclusivamente i costi del personale per i quali i beneficiari forniscono documenti giustificativi che precisano il lavoro effettivamente eseguito in relazione allo specifico progetto di promozione finanziato.
2. I costi generali sostenuti dal beneficiario sono considerati ammissibili se:
a)
sono relativi alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio del progetto e
b)
non superano il 4 % dei costi effettivi di attuazione dei progetti.
Gli Stati membri possono decidere se tali costi generali sono ammissibili sulla base di un importo forfettario o dietro presentazione di documenti giustificativi. In quest'ultimo caso il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nel paese in cui il beneficiario è stabilito.»;
b)
è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis
Reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie
1. Il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è ammissibile a condizione che lo Stato membro:
a)
preveda tale possibilità nel suo programma nazionale di sostegno;
b)
comunichi alla Commissione, nel quadro della presentazione del programma nazionale di sostegno o della sua modifica, l'elenco degli organismi nocivi oggetto di tale misura, nonché una sintesi del piano strategico ad esso collegato elaborato dalla propria autorità competente;
c)
ottemperi alla direttiva 2000/29/CE (*1) del Consiglio.
2. La spesa per il reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie non supera il 15 % della spesa totale annua per la ristrutturazione e la riconversione nello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.
(*1) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).»;"
c)
è inserita la seguente sezione 6 bis:
«Sezione 6 bis
Innovazione
Articolo 20 bis
Attività ammissibili
1. L'innovazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nello sviluppo di:
a)
nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino;
b)
nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo di prodotti vitivinicoli.
2. I costi ammissibili riguardano investimenti materiali e immateriali per il trasferimento delle conoscenze, le attività preparatorie e gli studi pilota.
3. I beneficiari del sostegno all'innovazione sono i produttori dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e le organizzazioni di produttori di vino.
I centri di ricerca e sviluppo partecipano al progetto finanziato dai beneficiari. Le organizzazioni interprofessionali possono essere associate al progetto.
4. I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità. Il pagamento dell'anticipo è subordinato all'obbligo di costituire una cauzione.
5. I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.
Articolo 20 ter
Distinzione rispetto allo sviluppo rurale e ad altri regimi giuridici e strumenti finanziari
Gli Stati membri introducono nei loro programmi nazionali di sostegno chiari criteri di distinzione per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per attività finanziate nel quadro di altri strumenti dell'Unione.».
Storico versioni
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