Art. 7
Selezione e approvazione dei programmi di attività
In vigore dal 11 mar 2014
Selezione e approvazione dei programmi di attività
1) Il primo periodo triennale dei programmi di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n 1308/2013 inizia il 1o aprile 2015. I periodi successivi iniziano il 1o aprile ogni tre anni.
2) Ciascuna organizzazione beneficiaria riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 può presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.
3) La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:
a)
identificazione dell'organizzazione beneficiaria richiedente;
b)
informazioni relative ai criteri di selezione di cui all', paragrafo 1;
c)
descrizione e giustificazione di ciascuna delle misure proposte e relativo calendario di esecuzione;
d)
piano delle spese, ripartito secondo le misure e gli ambiti di attività di cui all', paragrafo 1, e suddiviso in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 5 % del totale, e le altre principali voci di spesa;
e)
piano di finanziamento per ciascuno degli ambiti di attività di cui all', paragrafo 1, e suddiviso in periodi della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento dell'Unione richiesto ed eventualmente la partecipazione finanziaria delle organizzazioni beneficiarie e il contributo dello Stato membro;
f)
descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;
g)
prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (7);
h)
una domanda di anticipo;
i)
la dichiarazione di cui all', paragrafo 2;
j)
per le organizzazioni beneficiarie: identificazione delle organizzazioni beneficiarie responsabili dell'effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;
k)
una dichiarazione attestante che le misure previste nei programmi delle organizzazioni beneficiarie non sono oggetto di un'altra domanda di finanziamento dell'Unione a norma del presente regolamento.
4) L'approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all'inserimento delle modifiche ritenute necessarie dallo Stato membro. In questo caso, l'organizzazione beneficiaria interessata comunica il proprio accordo all'inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione delle stesse.
Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dell'Unione sia assegnato nell'ambito di ciascuna categoria di beneficiari in funzione del valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni beneficiarie.
Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri informano le organizzazioni beneficiarie sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali hanno concesso il finanziamento nazionale corrispondente.
Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera g).
Storico versioni
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