Art. 6 · Criteri di selezione e ammissibilità dei programmi di attività

Art. 6

Criteri di selezione e ammissibilità dei programmi di attività

In vigore dal 11 mar 2014
Criteri di selezione e ammissibilità dei programmi di attività 1)   Gli Stati membri selezionano i programmi di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla base dei criteri seguenti: a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli obiettivi e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata; b) la credibilità finanziaria delle organizzazioni beneficiarie e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispongono per la realizzazione delle misure proposte; c) l'estensione della zona regionale interessata dal programma di attività; d) la varietà delle situazioni economiche della zona regionale interessata prese in considerazione dal programma di attività; e) l'esistenza di vari ambiti di attività e l'entità della partecipazione finanziaria delle organizzazioni beneficiarie; f) gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi predisposti dallo Stato membro ai fini della valutazione in itinere ed ex post del programma; g) la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (5), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (6) o del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione. Gli Stati membri tengono conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni beneficiarie in ciascuna zona regionale. 2)   Gli Stati membri respingono i programmi di attività incompleti, contenenti informazioni inesatte o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all'.
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