Art. 5
Ripartizione del finanziamento dell'Unione
In vigore dal 11 mar 2014
Ripartizione del finanziamento dell'Unione
1) In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 20 % del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è destinata all'ambito di attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), una percentuale minima del 15 % di detto finanziamento dell'Unione è destinata all'ambito di attività di cui all', paragrafo 1, lettera c) e una percentuale minima del 10 % di detto finanziamento dell'Unione è destinata all'ambito di attività di cui all', paragrafo 1, lettera e).
2) Se la percentuale minima stabilita al paragrafo 1 non è interamente utilizzata negli ambiti di cui allo stesso paragrafo, gli importi non utilizzati non possono essere stornati ad altri ambiti di attività, ma sono riversati al bilancio dell'Unione.
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