Art. 4
Attività e costi non ammissibili al finanziamento dell'Unione
In vigore dal 11 mar 2014
Attività e costi non ammissibili al finanziamento dell'Unione
1) Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 le attività seguenti:
a)
attività che beneficiano di un finanziamento dell'Unione diverso da quello previsto all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione;
c)
attività correlate all'acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un'incidenza sul prezzo di questi prodotti;
d)
attività correlate alla promozione commerciale dell'olio di oliva o delle olive da tavola;
e)
attività correlate alla ricerca scientifica, tranne la divulgazione dei risultati della ricerca alle aziende oleicole;
f)
attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività economica delle organizzazioni beneficiarie;
g)
attività correlate alla lotta alla mosca dell'olivo, tranne le misure previste all', paragrafo 1, lettera b), punto iii).
2) Per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione.
3) Non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione i seguenti costi correlati alla realizzazione delle misure di cui all':
a)
rimborso, segnatamente sotto forma di rate annue, di prestiti contratti per una misura realizzata interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma di attività;
b)
pagamenti corrisposti alle organizzazioni beneficiarie in occasione di riunioni e corsi di formazione a compensazione di una perdita di reddito;
c)
spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenuti dagli Stati membri e dalle organizzazioni beneficiarie del contributo del FEAGA a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
d)
acquisto di terreni non edificati;
e)
acquisto di materiale usato;
f)
spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (ivi compresi tasse, interessi e oneri assicurativi);
g)
noleggio come alternativa all'acquisto e costi di esercizio dei beni noleggiati.
4) Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle attività e ai costi non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.
Storico versioni
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