Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 11 mar 2014
Campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione, la percentuale minima del finanziamento dell'Unione che gli Stati membri devono destinare ad ambiti specifici, nonché i criteri e le modalità di approvazione dei programmi di attività nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
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