Art. 1 · Gestione delle azioni innovative

Art. 1

Gestione delle azioni innovative

In vigore dal 11 mar 2014
Gestione delle azioni innovative 1.   La Commissione designa una o più entità o uno o più organismi a cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio per le azioni innovative a livello dell'Unione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (nel seguito «entità delegata»). Oltre a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'entità delegata dispone di comprovata esperienza nella gestione dei fondi dell'Unione in diversi Stati membri. 2.   La Commissione stipula un accordo di delega con l'entità delegata conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e tale accordo di delega, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (4), contiene disposizioni relative: a) a orientamenti per i richiedenti e i beneficiari; b) a un programma di lavoro annuale da sottoporre per approvazione alla Commissione; c) all'organizzazione degli inviti per selezionare le azioni innovative; d) alla valutazione dell'ammissibilità dei richiedenti; e) alla creazione di un gruppo di esperti, di concerto con la Commissione, al fine di valutare e classificare le proposte; f) alla selezione delle azioni innovative sulla base della raccomandazione del gruppo di esperti, di concerto con la Commissione; g) all'obbligo di fornire al beneficiario un documento che precisi le condizioni per il sostegno, secondo le indicazioni della Commissione; h) all'analisi delle relazioni presentate dai beneficiari e dei pagamenti ai beneficiari; i) al monitoraggio delle singole azioni innovative; j) all'organizzazione di eventi di comunicazione; k) alla diffusione dei risultati, di concerto con la Commissione; l) all'audit delle singole azioni innovative per garantire che esse utilizzino la sovvenzione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria; m) a un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione dell'entità delegata che deve essere fornito sotto forma di contributo forfettario ai costi operativi dell'entità delegata e stabilito sulla base dell'importo dei fondi dell'Unione, destinati a sovvenzioni, conferiti a tale entità. 3.   L'entità delegata fornisce alla Commissione i documenti di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'attuazione delle azioni innovative.
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